Cosa significa esattamente affidamento condiviso?


Nella prassi e nei provvedimenti dei Tribunali in realtà si traduce raramente in una paritetica e perfettamente bilanciata frequentazione per il minore


di Teresa Lesti
Categoria: RiMediamo
12/07/2018 alle ore 15:15

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Oggi ho letto un articolo che parlava di affidamento materialmente condiviso e mi è piaciuta molto l’espressione, sia per il suo significato concreto, sia per l’accento posto sulla dimensione della relazione tra genitori e figli.

La normativa in materia prevede che, nell’interesse prioritario dei minori, vengano mantenute delle relazioni significative, non solo, con entrambi le figure genitoriali, ma anche con i nonni e questo a testimonianza dell’importanza della conservazione di un patrimonio affettivo per il minore di cui egli ha assoluto bisogno per crescere in modo armonico in tutti i suoi aspetti sia emotivi che relazionali.

Nella prassi e nei provvedimenti dei Tribunali in realtà, la formula dell’affidamento condiviso si traduce raramente in una paritetica e perfettamente bilanciata frequentazione per il minore di entrambe le figure genitoriali e questo accade per motivazioni disparate.

Da un lato, i magistrati ritengono che sia più agevole, in primis per il minore, poi anche per il nuovo assetto familiare da riorganizzare, prevedere una collocazione principale e, soprattutto, evitare la forma del mantenimento diretto, prediligendo piuttosto quella di un assegno al coniuge che si occupa prevalentemente del minore.

Senza entrare nel merito di considerazioni psicologiche, indubbiamente, è ormai stato riconosciuto il bisogno prioritario per il minore di essere messo nella condizione di poter godere il più possibile di relazioni di cura continuative e significative con entrambe le figure di riferimento e, per garantirgli ciò, bisogna interrogarsi su quale possa rivelarsi l’organizzazione concreta più funzionale per lui, tenuto conto ovviamente della sua singola storia e della famiglia specifica di riferimento.

Riporto per una riflessione condivisa in materia di affidamento materialmente condiviso, i punti principali contenuti nelle linee Guida del Tribunale di Brindisi, volte a garantire al minore il suo DIRITTO EFFETTIVO ALLA BIGENITORIALITA’:

la residenza dei figli ha semplicemente valenza anagrafica, mancando qualsiasi differenza giuridicamente rilevante tra il genitore co - residente e l’altro;

la frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli. Conseguentemente ai figli dovranno essere concesse pari opportunità di frequentare l’uno e l’altro genitore, in funzione delle loro esigenze, all’interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico;

la casa familiare resta al proprietario senza possibilità di contestazioni, visto che la frequentazione è equilibrata e continuativa con entrambi i genitori;

quanto al mantenimento, la forma privilegiata è quella diretta. L’assegno di mantenimento da versare all’altro genitore deve restare residuale, con valenza solo perequativa e limitato ai casi in cui per l’abissale distanza delle risorse economiche non sia possibile compensare le differenze di contributo;

infine, dovrà essere incentivato il ricorso alla mediazione familiare nell’ipotesi di contrasti insorti successivamente.

La scelta coraggiosa ma necessaria, di sintetizzare, all’interno di un documento istituzionale, dei punti che possano quanto meno orientare gli operatori del settore a impegnarsi tutti insieme per realizzare una rete professionale che davvero sia di tutela e di protezione per il minore, rappresenta uno dei precedenti a cui potersi, a mio avviso, ispirarsi anche nella nostra Regione.

In conclusione, penso sia importante precisare che, a prescindere dai singoli punti scelti dal Tribunale di Brindisi, potrebbe essere opportuno cominciare a riflettere davvero sull’applicazione di una normativa che non deve restare astrattamente di tutela per il minore, ma deve diventare di effettiva garanzia del suo diritto alla bigenitorialità.

Forse non esiste una risposta univoca ma indubbiamente la finalità delle singole scelte fatte dai magistrati e degli operatori del settore dovrebbe andare nella direzione appena espressa.

In Europa, attualmente, il Paese che prevede percentuali di affidamento perfettamente paritarie è la Svezia, ( 40%), segue il Belgio (30%); l’Italia lo prevede solo nel 2% dei casi.

Possiamo anche noi cominciare ad ipotizzare forme di affido realmente condivise e ritagliate ad hoc sul singolo minore e sulla sua famiglia?

La mediazione familiare potrebbe essere lo strumento giusto!

 

 

 

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