Acqua del Gran Sasso, cosa c'è che non va nel tavolo convocato dalla Regione


La missiva indirizzata dal Coordinatore di Cittadinanza Attiva di Teramo, Mauro Chilante, all'assessore regionale Lolli


di Redazione
Categoria: ABRUZZO
09/06/2018 alle ore 16:40

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Pubblichiamo la missiva indirizzata dal Coordinatore di Cittadinanza Attiva di Teramo, Mauro Chilante, all'assessore regionale Lolli.

 

Gentilissimo Assessore Lolli,

abbiamo avuto notizia della convocazione per il giorno 25 del Tavolo istituito da Codesta Regione per la tutela dell'acqua del Gran Sasso ed abbiamo letto, non le nascondo, con stanca consapevolezza il contenuto di quella che da più parti viene etichettata come la relazione del Prof. Guercio. Relazione "dal sen fuggita". Stanca consapevolezza perché vediamo ripetersi i balletti di sempre; tutti, come al solito, ai danni dei cittadini che la politica ha il dovere di tutelare prima d'ogni cosa.

Ci pare appena opportuno ricordarle gli artt. 2 e 3 della Costituzione e, soprattutto il successivo art. 118, quarto comma che detta: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Quando Ella negò pubblicamente la partecipazione al tavolo alle Associazioni ambientaliste che hanno costituito l'Osservatorio per le Acque del Gran Sasso, del quale facciamo parte, non era, inoltre, ancora entrato in vigore il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.224 (il cosiddetto Codice di Protezione Civile).

Questa norma prevede competenze precise per la Regione tra le quali (Art. 11, comma 1, lett. a) quelle relative alla previsione e prevenzione dei rischi (tra i quali vanno segnalati, in quanto investiti nel caso di specie: il rischio da trasporti, ambientale ed igienico sanitario, Art. 16, comma 2) nonché quella della pianificazione, che è attività di prevenzione e di identificazione degli scenari di rischio (Art. 18, comma 1), attraverso l'individuazione di ambiti ottimali. Ulteriore rischio individuato dalla normativa in questione è quello da deficit idrico (Art. 16, comma 1), rischio che si potrebbe correre e che è quindi necessario prevenire in caso di incidenti all'interno del laboratorio e di inquinamento della falda acquifera.

In questa attività di prevenzione la stessa norma, all'art. 18, commi 2 e 3, prevede che venga "assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati ...", e che "i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio ... devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti".

 

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