Diritto del minore alla bigenitorialità: il trasferimento di uno dei due genitori in un'altra città?


È un tema spinoso e molto complesso in quanto mette in rilievo aspetti importanti per il minore: quello di una sua crescita quotidiana


di Teresa Lesti
Categoria: RiMediamo
08/03/2018 alle ore 10:51

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Vorrei partire da un provvedimento del Tribunale di Ancona con cui è stata rigettata la richiesta avanzata da una madre di trasferimento in un'altra città, al fine di trovare migliori opportunità lavorative.

Il Magistrato, nel motivare il proprio diniego, ha argomentato che: "è chiaro che la signora può inseguire la sua realizzazione personale laddove le sembri opportuno, ma si vuol dire che le due proposte lavorative depositate, non sembrano di spessore e di redditività tali, da giustificare il trasferimento dei figli ad oltre 300 chilometri dal padre…”

E ancora, in merito all’opportunità di disporre un tale trasferimento, sempre in riferimento all’interesse dei minori, il Tribunale ha correttamente osservato come, il richiesto trasferimento, ove attuato: "priverebbe i figli di quella presenza continuativa e di quel sostegno che solo un padre che vive nella stessa città può dare. La conseguenza è che non si vede per quale ragione, fermo restando l’affido condiviso, qualora la madre insista nel volersi trasferire in un’ altra città ... perché non si possa mutare il regime del collocamento. Infatti, anche se i minori sono ancora in tenera età, la figura del padre appare necessaria alla crescita dei minori quanto quella della madre, come ormai riconosciuto dalla scienza psico-giuridica nella sua totalità”.

Quanto riportato con il virgolettato è parte di una motivazione molto “coraggiosa” contenuta in un provvedimento del Giudice investito della fattispecie giuridica e familiare concreta e vuole essere uno spunto di riflessione in merito ad una tematica frequente e gestita spesso con difficoltà dai genitori stessi.

Da un punto di vista giuridico astratto - nonché secondo le varie teorie di psicologia dell’età evolutiva - il diritto (l’opportunità) del minore a godere di relazioni significative con entrambe le figure genitoriali è inviolabile, sovraordinato e primario rispetto ogni altro diritto del genitore: anche quello ad un suo trasferimento professionale che risponda ad una esigenza di affermazione ed espressione della propria dignità umana e professionale.

È un tema spinoso e molto complesso in quanto mette in rilievo aspetti importanti per il minore: quello di una sua crescita quotidiana con entrambe le figure genitoriali e quello di poter godere di un contesto di vita affettivo, relazionale ed anche economico migliore a seguito proprio di un trasferimento scelto da uno dei genitori.

Ovviamente bisogna calarsi nelle situazioni concrete e chiedersi come i minori possano essere davvero tutelati dalle loro stesse figure genitoriali: gli indicatori da valutare sono sicuramente le specifiche condizioni personali e professionali degli adulti di riferimento ma anche il contesto affettivo allargato in cui, fino a quel momento, il minore è cresciuto e che dovrebbe abbandonare o, viceversa, con il quale si potrebbe ricongiungere a seguito del trasferimento.

Le fattispecie concrete sono multeplici e non è possibile dare una risposta omogenea.

Sicuramente, la domanda corretta, a mio avviso, non è tanto quella se un genitore abbia il diritto a trasferirsi in un'altra città per motivazioni personali o professionali, quanto piuttosto se tale trasferimento comporti una limitazione pregiudizievole della relazione del minore con l’altra figura genitoriale e se questo corrisponda ad una scelta responsabile e di “cura” nei confronti dei propri figli.

In situazioni non patologiche e in contesti normali da un punto di vista affettivo e relazionale, la frequentazione e la condivisione di un “tempo” con le proprie figure di riferimento è importante e rappresenta per il minore, oltre che un diritto, una opportunità per uno suo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale adeguato.

Ma, qualora un trasferimento diventi, invece, indispensabile, non rinviabile o addirittura, opportuno, per motivazioni di tutela maggiore per il minore stesso, nulla vieta che ci si possa riorganizzare alla luce del cambiamento di domicilio cercando di limitare al minimo l’impatto negativo dell’allontanamento dall’altro genitore con impegno e collaborazione da parte di entrambe le figure genitoriali.

Un minore ha bisogno di uno scambio quotidiano affettivo e relazionale con entrambi i suoi genitori e tutto quello che limita o contravviene a questo deve essere giustificato da esigenze o di tutela del minore stesso, o di un suo inserimento in un migliore contesto di vita , da valutare caso per caso con grande attenzione.

Concludo con una domanda.

E’ opportuno per nostro figlio un trasferimento che comporta una limitazione importante della frequentazione con te?