La Versione di Garpez: la lettera scarlatta


Il rapporto tra deputati e senatori, da un lato, e giudici, dall'altro, non ha mai vissuto periodi di idillio o di reciproco ed autentico rispetto istituzionale


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
23/04/2019 alle ore 09:10



Non so come la pensiate voi, ma il rapporto tra deputati e senatori, da un lato, e giudici, dall’altro, non mi sembra abbia mai vissuto periodi di idillio o di reciproco ed autentico rispetto istituzionale. Direi, piuttosto, che la forzosa convivenza tra il potere legislativo e quello giudiziario sia sempre stato caratterizzato da una più o meno evidente “tregua armata”, altalenante tra attimi di apparente stima (ovviamente, di facciata) e sprazzi di aspro scontro politico combattuto sul campo di battaglia della nostra democrazia. 

Un argomento che, al riguardo, mi sembra essere assolutamente pertinente e sul quale riscontro un vostro crescente interesse concerne l’affidamento dei figli minori a seguito di separazione e divorzio e, più in generale, la corretta (o scorretta) applicazione del cosiddetto principio della “bigenitorialità”.

Inutile nascondersi che, prima della promulgazione della legge sull’ “affido condiviso” (la numero 54 del 2006, che sancisce il diritto del minore di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori) la madre, al momento della scelta del genitore affidatario, era il soggetto giuridicamente più forte, potendo contare dell'appoggio della quasi totalità della magistratura italiana. Il padre, anche il migliore del mondo, era marchiato da un segno di sfiducia preconcetto, quasi una “lettera scarlatta” che ne sanciva in misura sacrale ed incontrovertibile la soggezione di ogni diritto.

Oggi, per fortuna, le condizioni stanno mutando. Di recente, un padre ha contestato il provvedimento di collocamento presso la madre, con il quale si stabiliva che lo stesso potesse vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alterni, ossia una volta ogni quindici giorni.

Il provvedimento, in altri termini, non avrebbe previsto tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso il padre e quindi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritaria rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, così da permettere, nella congrua assiduità dei rapporti, anche l’esercizio della comune responsabilità genitoriale.

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 9764 del 2019 ha accolto il ricorso dell'uomo per violazione del diritto alla bigenitorialità, stabilendo che, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio di pari affidamento, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione.

 

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