La Versione di Garpez: mio figlio non si tocca!


Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
22/03/2019 alle ore 08:15



Qualche giorno addietro ho avuto modo di risentire un caro amico di infanzia, con il quale ho condiviso molte delle mie prime esperienze adolescenziali. La prima cotta. La prima sbornia. Il primo filone a scuola. Insomma, il classico “migliore amico” al quale confidi praticamente ogni sensazione, paura ed emozione tipici di chi si affaccia, per la prima volta, nel mondo “dei grandi”.

Solo che, come sarà capitato a molti di voi, le strade spesso si dividono, anche quando sembra impossibile che ciò possa accadere. Ma il legame rimane forte. Indissolubile direi. E così, i social media ti permettono di riallacciare quel filo di affetto fraterno.

Mi ha rattristato molto sapere che il mio amico sta attraversando un periodo piuttosto travagliato a causa del giudizio di separazione dalla moglie. Che sembra aver fatto dell'affido esclusivo del figlio più un motivo di ripicca e di astio, che di effettiva tutela del benessere psicofisico del minore. Era spaventato dal pensiero di perdere il legame paterno.

Perciò, seduti di fronte ad una birra ghiacciata, ho cercato di rassicurarlo. Come spero di poter fare con quanti di voi ne condividano la situazione.

Dal 2006 (con la legge n. 54) il modello dell'affidamento condiviso per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti.

Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, valutando la “capacità genitoriale” con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'esistenza di un rapporto assiduo ma, anche basato sulle consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al figlio.

L'affidamento esclusivo costituisce, dunque, una soluzione eccezionale, consentita ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore.

Ciò significa che l'affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, a meno che assuma connotati ostativi tali da alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e dunque, tali da pregiudicare il loro interesse e tenendo comunque presente come, anche nel caso di affidamento esclusivo, va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, cercando di garantire salde relazioni affettive con entrambi i genitori i quali hanno il dovere di cooperare nella crescita educazione ed istruzione dei figli.

Ora, forse, la nostra birra avrà un sapore meno acre.

 

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