Ho avuto modo di riscontrare un interesse particolare di molti cortesi lettori in relazione alle informazioni che, molto modestamente, cerco di trasmettere in materia di separazione e divorzio, con particolare riferimento a tutto ciò che ruota intorno l'affidamento ed il mantenimento dei figli non ancora maggiorenni.
In realtà non so se essere più soddisfatto del modesto contributo che offro, oppure preoccupato, visto il crescente numero di crisi coniugali che sembra registrarsi da qualche anno a questa parte.
Mi domando se tutte queste coppie che un tempo si sono giurate amore e fedeltà “nella buona e nella cattiva sorte” abbiano davvero provato ogni tentativo per cercare di risolvere, in misura matura e pacata, il loro periodo “no”, prima di giungere a dirsi addio definitivamente.
Forse una terapia di coppia consapevole e strutturata potrebbe servire anche se, probabilmente, parlarsi con l'impegno non solo di sentirsi, ma – piuttosto – di “capirsi” rappresenta lo scoglio più arduo da affrontare.
Ad ogni buon conto, mi interessa portare alla vostra attenzione una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. penale (la n. 8047 del 2019) che ha espressamente affrontato il tema dell'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni da parte del genitore tenuto al versamento.
In particolare, la Corte ha stabilito che l'acquisto mensile di generi alimentari per qualche mese successivo alla separazione non esonera dalla corresponsione dell'assegno mantenimento e dal doversi occupare anche di altre esigenze e bisogni essenziali dei figli.
Il padre, imputato nella vicenda in questione per il reato previsto dall'art. 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) riteneva ingiusta la condanna ricevuta davanti il Tribunale sostenendo che la condotta inadempiente si era protratta per poco tempo poiché, per diversi mesi dopo la separazione, aveva fatto mensilmente la spesa, per un valore di circa 100 euro ogni mese, così contribuendo al mantenimento dei figli e all'acquisto dei viveri per loro.
La Corte, rigettando le doglianze dell'uomo, ha affermato che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta di per sé una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza.
Quindi, cari genitori, i figli costano. Ma non si toccano.
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