La versione di Garpez: la guerra dei roses (parte seconda)


Ancora sui riflessi economici conseguenti alla fine del rapporto di coppia


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
05/01/2019 alle ore 09:02



Nel tentativo (non so quanto riuscito e, soprattutto, utile) di offrire alcune brevi indicazioni per cercare di affrontare nella misura meno traumatica e conflittuale possibile una crisi coniugale che sia sfociata in un giudizio di separazione (e/o di divorzio), in uno dei miei primi dialoghi con voi ho trattato della spinosa questione relativa ai riflessi economici conseguenti alla fine del rapporto di coppia.

In altri termini, del cosiddetto assegno di mantenimento.

Come forse saprete, e mi auguro solo per sentito dire e non per diretta esperienza personale, l'assegno di mantenimento rappresenta un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Sottolineo, al coniuge economicamente più debole che, dunque, non necessariamente deve per forza essere la moglie (anche se ciò accade nella maggior parte dei casi), ben potendo trovarsi nel diritto di ricevere il mantenimento anche il marito.

Ciò posto, desidero anzitutto ricordare che nel caso in cui l'ex coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento contrae nuove nozze, egli ne perde il diritto alla corresponsione in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 10, della legge 898 del 1970 (cosiddetta “legge sul divorzio").

Egualmente è a dirsi qualora l'ex coniuge non contragga nuove nozze, ma instauri comunque una famiglia di fatto, tutelata dall'art. 2 della Costituzione, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo di mantenimento.

Ma, ancora, secondo la Corte di Cassazione (prima sezione civile, sentenza n. 32871 del 2018), anche in caso di temporanea separazione coniugale (e, quindi, non solo di definitivo divorzio o di famiglia di fatto) la nuova convivenza, stabile e duratura, intrapresa con altra persona, è idonea a far cessare l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento.

Tale conclusione trova il proprio fondamento sul principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta al matrimonio, sciolto o meno che sia.

Detto questo, mi raccomando. Fate l'amore e non la guerra.

 

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