La versione di Garpez: i documenti sono uguali per tutti


Oggi tutto si muove sul e con il digitale, anche i processi civili o penali che siano


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
04/01/2019 alle ore 08:43



Sono convinto che l'avvento della tecnologia ed il suo costante miglioramento siano delle conquiste irrinunciabili in relazione a molti degli aspetti della nostra vita quotidiana. 

E non mi riferisco soltanto all'àmbito lavorativo, dove comunque tutto si muove oramai attraverso connessioni ultra rapide e pacchi di memoria virtuali alti cosi, ma anche agli aspetti più strettamente ludici delle giornate, che vengono scandite ora da una ricerca su “Giallo zafferano” dell’ultima ricetta con la rarissima erba di vattelapesca, ora dall'invio di partecipazioni nuziali ai vari recapiti e-mail degli invitati (sciagurati, se precettati durante il periodo estivo).

Ad ogni modo, oggi tutto si muove sul e con il digitale, anche i processi civili o penali che siano.

Ed è proprio al processo penale che il mio titolo vuole riferirsi e, precisamente, al valore che possono avere non le care, vecchie e polverose carte, ma una particolare categoria di rappresentazioni grafiche che riproducono elettronicamente una determinata realtà storica.

Sto parlando degli “screenshot", ossia, il processo, attivato da un comando, o dalla contemporanea pressione di due tasti del nostro smartphone, che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo.

Se, per esempio, voglio denunciare qualcuno per atti persecutori (se preferite, stalking), minacce, estorsione o, comunque, voglio dimostrare che il mio assillante molestatore mi invia messaggi o mi “Whatsappa" in maniera continua e molesta, che valore avranno davanti al Tribunale penale gli screenshot delle sue comunicazioni?

Vi rispondo io. Stando all'ultimo orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 22 febbraio 2018, n. 8736) non c'è differenza tra documento cartaceo e screenshot, poiché i dati di carattere informatico rientrano fra le prove documentali di cui all’articolo 234 c.p.p. in quanto rappresentativi di cose e che la loro estrazione non dà luogo a un accertamento tecnico irripetibile ma costituisce un'operazione meramente meccanica eseguibile senza l'assistenza di particolari garanzie.

Perciò, vi è la piena possibilità, da parte del Giudice, di acquisire un documento cartaceo o uno screenshot e di porlo a fondamento della decisione, indipendentemente dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato in quanto qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.

Anche i giudici (finalmente) diventano tecnologici.

 

twitter@ImpaginatoTw