La versione di Garpez: non sempre il bacio è un apostrofo rosa


Il tentativo di dare un bacio sulle labbra contro la volontà della vittima è infatti sufficiente per parlare di violenza sessuale


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
17/11/2018 alle ore 07:00



Un paio di giorni fa, ho avuto il piacere di incontrare un caro amico che non vedevo da tempo, perché diversi anni fa si era trasferito in un’altra regione per motivi di lavoro.

Quindi l’invito per un buon caffè mi sembrava fosse d’obbligo.

Discorrendo del più e del meno, ad un tratto il mio amico mi da una forte pacca sulla spalla e, con tono sorpreso misto ad una certa dose di malcelato compiacimento, spalanca gli occhi e dice: “ hai sentito di quella sentenza della cassazione che ritiene anche un semplice bacio sulla bocca integrare il delitto di violenza sessuale?”

La pacca ricevuta per poco non mi faceva versare il caffè sui vestiti (tenuto conto anche della corpulenza del mio interlocutore), al ché ho ritenuto opportuno dare una risposta alla sua domanda per cercare di fargli capire il senso di questa decisione e, contemporaneamente, di tornare a casa con la mia giacca intonsa.

Il mio amico ha sentito bene.

Con la sentenza n. 43553 del 2 ottobre 2018, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha precisato che la libertà sessuale è espressione della personalità dell'individuo e come tale deve realizzarsi senza costrizioni e forzature esterne.

Un atto inoltre può assumere una connotazione sessuale anche se tra due soggetti non si verifica un contatto fisico con evidente carica erotica.

Il tentativo di dare un bacio sulle labbra contro la volontà della vittima, che la esprime tentando di divincolarsi, è infatti sufficiente per ritenere integrato il delitto di violenza sessuale nella forma tentata.

L'art. 609-bis del codice penale (al primo comma) punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuale.

Nei casi di minore gravità, la pena può essere diminuita in misura non superiore a due terzi.

Quindi, tornando al caso del bacio forzato e partendo dal minimo dei cinque anni, la pena non potrà essere inferiore ad anni uno e mesi otto.

In caso di incensuratezza e/o pentimento del “violentatore", il Giudice potrà valutare eventualmente di concedere le circostanze attenuanti generiche in maniera tale da diminuire di un ulteriore terzo la pena irrogata, arrivando pressappoco ad un anno e due mesi di reclusione.

Se poi si dovesse ritenere che la violenza sia soltanto tentata e non consumata, la pena potrebbe essere ulteriormente diminuita tra un terzo e due terzi.

Quindi più o meno tra cinque e dieci mesi di reclusione, che per un bacio anche solo tentato non mi sembrano pochi.

Quindi…meglio lasciar perdere e bere un buon caffè.

 

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