La versione di Garpez: cielo, mio marito!


Una sentenza della Cassazione ha fornito una chiara risposta alla domanda se ed a quale titolo sia punibile l'amante che, in cambio del silenzio, chieda soldi


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
12/11/2018 alle ore 09:45

Tag correlati: #garpez

10 novembre, festa “dei cornuti". Così vuole che si ricordi la giornata che precede la ricorrenza di San Martino di Tours. In realtà non ho mai ben capito se questa “ricorrenza” avesse come riferimento soltanto i traditi ovvero anche le tradite, ma – ad ogni buon conto – già rappresenta un risultato favorevole il fatto che nessuno tra i nostri conoscenti ci dia gli “auguri".

Al di là di del significato allegorico di questa giornata, vorrei segnalarvi una recente sentenza della Corte di Cassazione che, in tema di infedeltà extraconiugale, ha fornito una chiara risposta alla domanda se ed a quale titolo sia punibile l'amante che, in cambio del suo silenzio, chieda soldi per non rivelare il rapporto amoroso.

Gli Ermellini (per chi fosse interessato: seconda sezione penale, sentenza n. 31732 del 2018) hanno trattato il caso di una donna che aveva chiesto dei soldi al suo amante per non rivelare la loro storia alla di lui moglie e ai figli.

Badate bene: il ragionamento vale non solo per il denaro, ma per qualsiasi altra utilità, anche solo morale, che venga richiesta come “corrispettivo” del proprio silenzio.

La Cassazione ritiene che l'amante sia punibile a titolo di estorsione che, all'art. 629 (primo comma) del codice penale, punisce con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Integra, infatti, il delitto di estorsione l’azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall’intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria: presupposto perché si possa parlare quindi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è quindi l’esistenza di una legittima pretesa creditoria in capo al soggetto agente.

Ed, evidentemente, l'amante che pretende dei soldi o qualsiasi altra utilità, anche solo morale, non è titolare di alcun diritto di credito, se non quello rappresentato da un sentimento di rabbia e di rivalsa magari per l'interruzione del rapporto extraconiugale o, peggio, da interessi meramente ricattatori, che prescindono da tale rottura.

Per stare tranquilli, io consiglio di evitare amanti o situazioni pericolose, altrimenti il 10 di novembre potrebbe diventare davvero uno dei nostri giorni peggiori.

 

twitter@ImpaginatoTw