Banche, prestiti e cittadini: adesso si parla di usura. Findomestic condannata a Sulmona


Riconosciuto il diritto della vittima di ottenere la restituzione di tutti gli interessi pagati e di non pagare gli interessi ancora a scadere


di Isabella Falco
Categoria: ABRUZZO
15/11/2017 alle ore 14:24



Nel tempo della crisi richiedere un prestito personale rappresenta per molti italiani che non dispongono di sufficiente denaro l’unica soluzione per portare avanti un progetto. Per realizzare il sogno di una vita, come ad esempio acquistare una casa, basta rivolgersi alla banca ed accendere un mutuo.

Ma attenzione a fidarsi troppo, a volte è proprio l’istituto di credito ad ingannare il consumatore che prima concede il prestito e poi applica tassi d’interesse più alti di quelli consentiti dalla legge. In questo caso, però, si parla di tassi usurari.

Sono riusciti a dimostrare l’applicazione dei tassi illegali su alcuni finanziamenti concessi ad una cliente da parte della Findomestic Banca spa, l’ avvocato Luisa Taglieri che ha condotto la causa e il consulente tecnico Vincenzo Mazza. Il Tribunale di Sulmona circa un mese fa, infatti, ha condannato la banca per usura e contestualmente ha riconosciuto “il diritto della vittima di ottenere la restituzione di tutti gli interessi pagati e di non pagare gli interessi ancora a scadere".

I difensori della persona ingannata hanno ritenuto "significativa” la sentenza del tribunale civile in tema di usura bancaria a favore dei clienti e contro le banche. “Nonostante siano trascorsi ormai 20 anni dall’introduzione della legge antiusura – hanno riferito i legali- nel tempo le banche hanno continuato ad applicare ai propri clienti condizioni economiche e finanziarie molto spesso non corrette ed in altri casi, come questo, addirittura fuori legge. Adesso dei fatti verrà interessata la Procura della Repubblica presso il tribunale di Sulmona, perché l’usura –ricordano Taglieri e Mazza- è un reato penale e deve essere sanzionato così come previsto dall’art. 644 del codice penale".

 

PARLA MICELISOPO

“È una sentenza importante che va in controtendenza- sostiene l’avvocato Sandro Micelisopo del Foro di Napoli, che si occupa di diritto bancario-. La giurisprudenza di merito, che subito dopo la storica sentenza della Corte di Cassazione del 2013 sembrava più favorevole a tutelare i consumatori, negli ultimi anni, invece, si è mostrata sempre più allineata con la tesi delle banche. Sicuramente- spiega Micelisopo- il cambio di passo è stato causato da un’eccessiva mole di cause bancarie che lasciavano intravedere la possibilità di una speculazione da parte dei clienti a danno degli istituti creditizi”.

“Questo perché- continua l’avvocato- se sono convenuti interessi usurari, l’istituto creditizio per legge non ha più diritto al percepimento di alcun interesse, così determinandosi la conversione del prestito da oneroso a gratuito”.

Riconoscere l’applicazione di tasso usurario non è così semplice, anche se è la stessa legge a stabilire il “limite oltre il quale gli interessi sono usurari”. Ogni trimestre il Ministro dell’Economia, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva il tasso effettivo globale medio degli interessi annui applicati dalle banche nel trimestre precedente per ogni categoria di operazioni (il cui elenco può variare ogni anno).

“È considerato usurario – semplifica l’avvocato- quel prestito concesso ad un tasso di interesse superiore al cosiddetto ‘tasso soglia’, che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TAEGM) relativo a vari tipi di operazioni creditizie. Dal 2011, a dire il vero, la norma è stata modificata e, ora, il limite è fissato nel tasso medio rilevato, per la relativa categoria di operazioni, nel trimestre precedente aumentato di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore di otto punti percentuali”.

Quest’ultima modifica, a parere dei contabili esperti e delle associazioni di consumatori, sembra avere costituito un ulteriore regalo alle banche visto che ha comportato l’innalzamento dei tassi soglia.

Appare comunque difficile attribuire in modo inequivocabile una colpa nei confronti dei soggetti agenti delle banche, anche per la mancanza di un netto orientamento giurisprudenziale civile e penale.

“L’ ordinanza 4 ottobre 2017 n. 23192 della Corte di cassazione è intervenuta su un aspetto molto importante – sottolinea Micelisopo- perché ha finalmente stabilito in modo esplicito e per la prima volta ciò che appariva implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest’ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia. In pratica – continua l’avvocato- la Cassazione esplicitamente afferma che il divieto di stipulare interessi di qualsiasi tipo usurari comporta l’azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori.

 

COSA FARE?

Ma cosa si può fare per evitare l’applicazione di interessi illegali? Micelisopo fornisce la sua ricetta per non rinunciare a prestiti finanziari ed eliminare ogni dubbio: “Consiglio sempre ai cittadini che hanno stipulato un contratto di mutuo o altro tipo di contratto di rivolgersi ad un esperto in materia per farlo analizzare. Se dovesse risultare un tasso usurario il consumatore può rivolgersi a un legale, la tutela riservata dalla legge al cliente è molto forte. A tal proposito l’istituto della prescrizione (disciplinato dall’art. 2496 c.c.) stabilisce che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, lo stesso articolo dichiara imprescrittibili i diritti e le azioni elencati nell’art. 1422 c.c.. Nel mondo dei contratti bancari, dunque, nei casi in cui vengano rilevate pratiche scorrette (usura, anatocismo, interessi ultralegali, valute fittizie, commissioni sul massimo scoperto illegittime ecc.) sostanzialmente - conclude- è possibile in qualunque momento far dichiarare la nullità di un contratto bancario, ma la conseguente azione di ripetizione delle eventuali somme indebite si prescrive in dieci anni".

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