Stop agli e-bus tra Pescara e Montesilvano: la Strada Parco resta chiusa al traffico



di Redazione
Categoria: ABRUZZO
28/05/2025 alle ore 08:47



Il TAR Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, ha sospeso l’efficacia della delibera della Giunta regionale n. 2029 del 17 aprile, che autorizzava l’attivazione della “Linea Verde” con autobus elettrici lungo la Strada Parco, nel tratto tra Pescara e Montesilvano. Il provvedimento è stato contestato dal Comitato “Strada Parco Bene Comune”, che ha presentato ricorso contro la Regione Abruzzo, i Comuni interessati e la società TUA Spa. Il tribunale ha accolto l’istanza, in attesa dell’udienza pubblica fissata per il 22 maggio 2026.

Nel dispositivo, il giudice relatore Massimiliano Balloriani ha evidenziato che la Strada Parco non può essere considerata una normale via urbana, ma rappresenta un’infrastruttura progettata specificamente per ospitare un tracciato filoviario, attualmente in fase di verifica tecnica e ancora priva delle necessarie autorizzazioni ministeriali. “Si è cercato di attivare il servizio prima del completamento dei controlli di sicurezza di competenza del Ministero”, scrive Balloriani.

A sostegno di questa valutazione, viene riportato che la stessa Regione ha chiesto al Ministero se fosse possibile attivare temporaneamente il servizio con bus elettrici. La risposta ha chiarito che, oltre a non avere competenza diretta su mezzi non legati a impianti fissi, l’uso del tracciato in questa fase sarebbe da ritenersi sotto piena responsabilità del proprietario e dell’esercente. Il Ministero ha inoltre ribadito il divieto di ostacolare le verifiche funzionali, non solo per i filobus ma anche sul tracciato stesso.

Nel provvedimento si parla anche di “eccesso di potere” da parte dell’amministrazione, di verbali di sopralluogo ritenuti generici e di una mancanza di prove concrete sull’effettiva necessità del nuovo servizio. Durante la discussione in camera di consiglio, è emerso che il forte utilizzo della nuova linea sarebbe anche conseguenza dell’eliminazione di altre linee urbane, un elemento che – secondo il TAR – non dimostra un danno immediato e irreparabile all’utenza, né l’insostituibilità del servizio rispetto alle linee precedenti.