Approvata la legge sulle energie rinnovabili, semplificati gli iter autorizzativi



di Redazione
Categoria: ABRUZZO
18/03/2025 alle ore 09:00



Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato ieri a maggioranza una nuova legge proposta dalla Giunta regionale, che individua le aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, semplificando al contempo i procedimenti autorizzativi in linea con le normative nazionali ed europee. Durante la votazione, l’opposizione si è astenuta.

Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha definito la norma "equilibrata", sottolineando come essa rappresenti un passo avanti nella produzione di energie rinnovabili, con particolare attenzione all’autoconsumo. Sospiri ha spiegato che tutte le categorie interessate sono state ascoltate, dal mondo agricolo e industriale agli ambientalisti, e che l’obiettivo principale è favorire la crescita delle rinnovabili nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei, garantendo al contempo la tutela del paesaggio e dell’importante patrimonio naturalistico della regione. Con questa approvazione, l’Abruzzo diventa la terza regione italiana ad adottare una normativa di questo tipo.

La legge si pone l’obiettivo di raggiungere specifici livelli di produzione energetica rinnovabile, come indicato dal decreto ministeriale sulle aree idonee. I target annuali prevedono una capacità di 640 megawatt (MW) entro il 2025, 860 MW nel 2026, 1.086 MW nel 2027, 1.350 MW nel 2028, 1.648 MW nel 2029 e 2.092 MW nel 2030.

Sono state individuate come aree idonee i siti dove già esistono impianti della stessa fonte, a condizione che gli interventi di rifacimento o potenziamento non comportino un aumento dell’area occupata superiore al 20%. Rientrano tra le aree idonee anche quelle soggette a bonifica, cave e miniere ripristinate o dismesse in condizioni di degrado, e porzioni di cave non più sfruttabili. Per gli impianti fotovoltaici, sono considerate idonee le aree agricole con moduli a terra, le discariche chiuse o ripristinate e i siti appartenenti a società ferroviarie, autostradali e aeroportuali. Gli impianti di biometano possono invece essere realizzati in aree agricole situate a non più di 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali. Sono inoltre considerate idonee, in assenza di vincoli specifici, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree agricole situate entro 300 metri dal ciglio stradale, dai raccordi autostradali e dalle superstrade.

La normativa conferma le disposizioni nazionali per gli impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW destinati alle Comunità energetiche o all’autoconsumo e individua come idonee anche le coperture di edifici rurali, produttivi e residenziali, oltre alle aree adiacenti alle centrali di trasformazione della rete elettrica nazionale.

D’altro canto, sono considerate non idonee le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o naturalistico, comprese quelle appartenenti alla Rete Natura 2000, i parchi naturali, le aree protette regionali e quelle classificate come bosco. Sono escluse anche le superfici agricole che hanno beneficiato di contributi pubblici fino alla scadenza degli impegni previsti, nonché i vigneti, i frutteti, le tartufaie e gli oliveti con alta densità di piante, oltre alla totalità dell’area del Fucino.

Per la costruzione e l’esercizio degli impianti ubicati nelle aree idonee, la legge prevede procedure autorizzative semplificate in conformità con il decreto legislativo n. 199 del 2021. Durante l’iter di approvazione sono state apportate alcune modifiche al testo iniziale presentato dalla Giunta regionale, e il testo definitivo non è ancora disponibile.