Bomba caos concessioni balneari: l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato risolverà la questione


La legittimità o meno delle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sarà definitivamente decisa dall'Adunanza plenaria del C.d.S.


di Gabriele e Nicola Iuvinale
Categoria: EXTREMA RATIO
27/05/2021 alle ore 17:19



Le caotiche proroghe adottate nel corso degli anni dal legislatore nazionale hanno generato una gravissima situazione di incertezza giuridica.

Il 3 dicembre scorso la Commissione europea ha attivato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia con lettera di mesa in mora per violazione degli obblighi imposti dall'articolo 12 della direttiva sui servizi e dall'articolo 49 del TFUE.

La Commissione, in particolare, ha sottolineato che il quadro giuridico dell'Italia, che prevede la reiterata proroga della durata delle concessioni balneari, compromette gravemente la certezza del diritto a danno di tutti gli operatori in Italia, compresi gli attuali concessionari, che non possono contare sulla validità delle loro concessioni esistenti.

Ciò in contrasto con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la famosa direttiva Bolkestein.

In particolare, gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o, comunque, sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà.

La direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Servizi / Bolkestein), in applicazione dei suddetti articoli del TFUE, prevede all’articolo 12 che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (par. 1) e che, in tali casi, “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami” (par. 2).

Il principio posto più volte anche dalla giurisprudenza europea e nazionale è chiaro: le concessioni demaniali marittime non possono essere oggetto di automatico rinnovo ed il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali a fini ricreativi, cosiddette concessioni balneari, deve necessariamente avvenire mediante gara pubblica.

Le concessioni, quindi, non posso essere più considerate "a tempo indeterminato".

La situazione caotica si era prodotta anche sul piano giurisprudenziale (con sentenze dei TAR a volte contrastanti) sia in primo grado, che in appello (in particolare due pendenti).

Per risolvere definitivamente la questione, il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, con decreto del 24.5.20021, ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione relativa alle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, esercitando il potere previsto dall’art. 99, comma 2, c.p.a., secondo cui “prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali”.

Ha affermato il Presidente che la questione, di notevole impatto sistemico, afferisce al rapporto tra il diritto nazionale e il diritto unionale, con specifico riguardo al potere di disapplicazione delle norme interne, ritenute contrastanti con quelle sovranazionali, da parte del giudice amministrativo.

La questione riveste, quindi, una particolare rilevanza economico-sociale che rende opportuna una pronuncia della Adunanza plenaria, onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali.

Essendo detta questione relativa alla doverosità, o no, della disapplicazione, da parte dello Stato in tutte le sue articolazioni, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-

ricreative configura “una questione di massima di particolare importanza”, ai sensi del comma 2 dell’art. 99 c.p.a.. ​​​​​​

L'udienza è fissata per il 13 ottobre 20021.

Qui il decreto in PDF.

Abbiamo discusso della caotica situazione, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato e dei suoi effetti.