Con la pubblicazione degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» avvenuta giovedì scorso in Gazzetta Ufficiale dell'UE, gli Stati potranno presentare ufficialmente alla Commissione Europea i Piani di recupero e resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan.
Il documento, adottato in base al Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza nella versione concordata a livello politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel dicembre 2020, fissa importanti orientamenti tecnici destinati ad aiutare le Autorità nazionali nella preparazione dei Piani.
La normativa stabilisce, in particolare, che nessuna misura inserita nel PNRR debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia. Dunque, la tutela dell'ambiente dovrà essere al centro di ogni progetto.
Ai sensi del regolamento RRF, infatti, la valutazione dei PNRR deve garantire che ogni singola misura, ossia ciascuna riforma e ciascun investimento, inclusa nel piano nazionale sia conforme al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do no significant harm»).
Gli orientamenti pubblicati chiariscono, dunque, il significato del principio DNSH, le relative modalità di applicazione ed in che modo gli Stati membri potranno dimostrare alla Commissione che le misure proposte soddisfano tale principio.
Cos’è il principio «non arrecare un danno significativo» DNSH?
Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia. L'articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia, ed in particolare:
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si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
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si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
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si considera che un’attività arreca un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
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si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
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si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
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si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.
Gli Stati, dunque, dovranno ora fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura prevista nel PNRR. Secondo il regolamento RRF, infatti, nessuna misura inclusa in un Recovey Plan dovrà comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non potrà valutare positivamente l’RRP se una o più misure non saranno conformi al principio di non arrecare danno all'ambiente.
PNRR: il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è, per quantità di risorse allocate, il maggiore tra i programmi finanziati da NGEU. La sua dotazione è stata fissata in sede di Consiglio europeo del 17- 21 luglio 2020 in 672,5 miliardi di euro, 360 dei quali destinati a prestiti e 312,5 a sovvenzioni. E' stato ideato per finanziare investimenti e riforme che promuovano la coesione, aumentino la resilienza delle economie dell'UE e ne promuovano la crescita sostenibile, fornendo agli Stati membri supporto finanziario per raggiungere traguardi che gli Stati medesimi sono chiamati a individuare.
Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrà presentare alla Commissione, entro il 30 aprile, un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza . Questo dovrà definire uno specifico programma nazionale di riforme ed investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può altresì includere un regime pubblico finalizzato a incentivare gli investimenti privati.
Ai fini della redazione dei Piani, gli Stati membri potranno usufruire dell'assistenza dello strumento di sostegno tecnico, sulla base della proposta di regolamento approvata dal Parlamento europeo il 19 gennaio 2021. Lo strumento, infatti, si prefigge di assistere le autorità nazionali nella preparazione, la modifica, l’attuazione e la revisione dei Piani.
Operatività delle norme
L'effettiva operatività delle norme sul NGEU e sul PNRR, però, è altresì subordinata all'entrata in vigore di un altro atto legislativo dell'Unione europea, ovvero la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. Quest'ultima stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato all'interno del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale.
Ai sensi dell'articolo 12 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, e coerentemente con l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie è subordinata all'espletamento, da parte di tutti gli Stati membri, delle rilevanti procedure di approvazione secondo le rispettive norme costituzionali.
In Italia l'autorizzazione alla ratifica della decisione sulle risorse proprie è contenuta nell'articolo 21 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Il decreto legge è attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2845), dovrà di seguito essere esaminato dal Senato.
Attualmente, l'iter di ratifica sarebbe stato completato in cinque Stati membri: Cipro, Francia, Portogallo, Slovenia e Ungheria.