Con la recentissima sentenza del 16 febbraio scorso n. 1416, il Consiglio di Stato pone fine ad ogni discussione riguardo il rispetto del diritto europeo, e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, in materia di assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.
Secondo il CdS, infatti, devono ritenersi illegittime le eventuali proroghe automatiche delle concessioni balneari marittime disposte con legge nazionale e/o regionale, nonché quelle che inibiscono l'assegnazione mediante gara pubblica.
In tema di concessioni di aree demaniali marittime - afferma il Giudice amministrativo - il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, tale da determinare un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ove previsto dalla legislazione regionale comporta non solo l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma anche il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia; tali principi si estendono anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali; la spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione.
Il caso ha riguardato il Comune di Porto Cesareo, località turistica del Salento, in Puglia.
Ha ricordato il CdS che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 40, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 14 della legge regionale della Puglia n. 17/2015 che consentiva di confermare a favore degli originari concessionari la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali già attribuite in concessione. Cosicché, aggiunge, è del tutto evidente che non può aversi dubbio circa la correttezza dell’art. 8 della citata legge regionale che, invece, prescrive il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e non l’assegnazione diretta delle aree demaniali. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, “assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale” (cfr. sentenza n. 213 del 2011), principi nello specifico salvaguardati dalle procedure indicate dal citato art. 8.
In definitiva, conclude il Giudice, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone, altresì, il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è, infatti, un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione (in tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che “l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l’automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti" – cfr. sentenza 14 luglio 2016).
Di conseguenza, qualsivoglia normativa nazionale o regionale in materia, deve ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri anche delle pronunce della Corte Europea.
Questa decisione, rappresenta l'ennesima bocciatura ai reiterati provvedimenti normativi voluti dalla politica nostrana (da ultimo la proroga al 2033 delle concessioni marittime) che di volta in volta tentano di bypassare, forzosamente, le cogenti regole europee poste a tutela della concorrenza e del libero mercato.
Un'ulteriore grana che il Governo Draghi si troverà costretto a risolvere con urgenza.