Il Tar sospende ordinanza su zona arancione di Marsilio: l'Abruzzo torna in zona rossa



di Elisa Leuzzo
Categoria: ABRUZZO
11/12/2020 alle ore 20:08



Il Tar dell’Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marsilio. La pubblicazione del decreto dei giudici amministrativi dovrebbe avvenire a breve.
L’Abruzzo con l’ordinanza era di fatto passato da un regime di zona rossa ad arancione.

Ecco i punti salienti del provvedimento:

Si deve concordare con la prospettazione delle amministrazioni ricorrenti per cui l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 125 del 2020) stabilisce:
-- la competenza esclusiva del Ministro della salute a provvedere alla classificazione delle Regioni e Province autonome sulla base di scenari differenti e diversi livelli di rischio previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 che sono basati su un complesso sistema di ben 21 indicatori che misurano non solo l’indice Rt, ma anche, ad esempio, la capacità di risposta del sistema sanitario regionale.
-- che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”.:

 

In sostanza, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero della Salute.

Nel caso in esame, in assenza dei presupposti di legge, è stato adottato un provvedimento ampliativo delle possibilità di interazioni fisiche tra le persone senza che fosse conseguito il prescritto atto d’intesa con il Ministero della Salute.

In linea di principio il giudice amministrativo deve garantite i diversi livelli di governo quando vengono in rilievo lesioni dirette delle rispettive prerogative, ossia della sfera di autonomia istituzionale che, nello Stato pluricentrico, viene specificamente riconosciuto dall'ordinamento a ciascun ente ed a ciascun livello.

In definitiva sussiste un preciso interesse giuridicamente tutelato delle Amministrazioni statali ricorrenti alla sospensione di un provvedimento che lede direttamente una prerogativa esclusivamente spettanti alle Amministrazioni statali in base a inequivocabili norme di legge.

Conclusivamente deve dunque disporsi la sospensione del provvedimento impugnato.