Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.6919/2016) in tema di alienazione parentale statuisce che:
“…. non è compito del Giudice emettere giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche della PAS (sindrome di alienazione genitoriale), mentre compete ai giudici di merito motivare sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e verificare in concreto l’esistenza dei comportamenti, denunciati da parte paterna, finalizzati all’allontanamento fisico e morale della figlia minore posti in essere dall’altro genitore: il giudice di merito, a tal fine, è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova e anche le presunzioni ed a motivare adeguatamente , tenendo nel dovuto conto pertanto l’importanza rivestita tra i requisiti dell’idoneità genitoriale della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto della figlia alla bigenitorialità e, di conseguenza, alla sua crescita equilibrata e serena…”
Senza avere l’intenzione di commentare tecnicamente la sentenza, ma semplicemente di aprire una riflessione sull’opportunità di ricorrere alla mediazione familiare per preservare i minori dal conflitto distruttivo dei loro genitori, ne sottolineo un passaggio fondamentale: tra i requisiti dell’idoneità genitoriale al centro c’è la capacita di preservare la continuità della relazione con l’altro genitore e questo è indispensabile per una crescita equilibrata ed adeguata del minore da ogni punto di vista. In sintesi, la squalifica dell’altro genitore è assolutamente dannosa per il figlio.
Ebbene, la mediazione familiare cerca di realizzare proprio quanto appena detto, invita infatti i genitori a continuare ad prendersi cura insieme dei loro figli, andando oltre i rancori e le difficoltà relazionali personali per mettere al centro chi ha diritto alla presenza affettiva ed effettiva di entrambi: il minore.
Purtroppo non sempre è possibile dialogare in modo adeguato con l’altro genitore, ma è doveroso provare a farlo nell’interesse prioritario ed esclusivo della prole: la mediazione non può essere obbligatoria dal momento che si basa sul consenso autentico dei genitori a riorganizzarsi insieme per i loro figli, ma dovrebbe essere una opportunità irrinunciabile prima di cominciare un percorso distruttivo e pericoloso per tutti, adulti compresi.
Una precisazione, a conclusione della tematica è importante: la valutazione sulla mediabilità di una coppia deve essere fatta dal mediatore familiare e non da altri; questo significa da un punto di vista operativo che, gli altri professionisti del settore dovrebbero, ravvisata una accesa conflittualità e la presenza di minori, rivolgersi ad uno di noi, che poi sarà in grado di capire, insieme ai genitori stessi, se, in quel determinato momento storico ci siano o meno i presupposti per cominciare un percorso di mediazione familiare finalizzato alla riorganizzazione della famiglia a seguito della vicenda separativa o se, in alternativa o in parallelo, possa essere utile anche un percorso psicologico.
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