Quello che si può fare dal 4 maggio


Le attività consentite



Categoria: ITALIA
03/05/2020 alle ore 18:18



In vista della tanto agognata “fase 2” delle misure di contenimento dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID 19 rientra certamente tra i compiti di un organo di stampa quello di informare i cittadini circa le attività consentite in base all'ultimo provvedimento dell'Esecutivo. E ciò al fine di cercare di sgombrare il campo dalle incertezze interpretative che, purtroppo, la non sempre limpida tecnica di redazione normativa, può ingenerare nei cittadini. Nella speranza che il presente tentativo non risulti vano si fornirà un breve sunto delle novità disposte dall'ultimo DPCM tenendo in considerazione anche i chiarimenti forniti dal Governo in ordine alla problematiche interpretative che possono verificarsi con maggiore frequenza. 

A ben vedere il Dpcm del 26 aprile 2020 ha introdotto, a partire dal 4 maggio, diverse novità in relazione al graduale allentamento dei vincoli alla libertà personale costituzionalmente giustificata dalla tutela della salute pubblica. In particolare, sempre sotto il profilo interpretativo, ha fatto molto discutere la possibilità di effettuare visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione (si veda l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 26 aprile 2020. Proprio a causa dell'ambiguità e genericità del termine “congiunti” il Governo è stato subito chiamato ad adottare gli opportuni chiarimenti stabilendo che una definizione giuridica del termine “congiunti” (invero inesistente nel nostro codice civile) può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità (e cioè dall'art. 74 e seguenti del codice civile) nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Di certo, a sommesso parere dello scrivente, sarebbe stato forse più opportuno utilizzare direttamente la terminologia del Libro I, Titolo V, del nostro codice civile in ordine ai vincoli di parentela e di affinità. Tuttavia il legislatore ha preferito diversamente. In ogni caso, alla luce di tale modalità interpretativa sembra che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM siano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Ma le modalità di visita a detti congiunti come devono avvenire? Rimane anche in questo ambito la regola della necessità dello spostamento nel senso che è possibile incontrare tali congiunti solo per giustificate necessità. L'Esecutivo comunque raccomanda fortemente di limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, al fine di evitare aumenti del rischio di contagio. In occasione di questi eventuali incontri andrà comunque osservato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Sempre a partire dal 4 maggio è stata disposta la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e del divieto degli assembramenti restando fermo, in capo ai sindaci, il potere di disporre nuove e temporanee chiusure dei parchi, nell'ipotesi in cui risulti impossibile garantire il divieto di assembramento. Per quanto concerne la possibilità di accompagnare minorenni presso parchi e giardini pubblici l'ultimo DPCM consente tale accesso condizionandolo tuttavia al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano inutilizzabili le aree attrezzate per il gioco dei bambini

Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

Per quanto concerne la possibilità di uscire di casa il nuovo DPCM stabilisce che è possibile uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto ora include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto). Pertanto, le passeggiate restano ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena citati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto (nel rispetto delle modalità che si vedranno). Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Sempre a partire dal 4 maggio per chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza sarà possibile rientrarvi anche se ciò comporta uno spostamento tra Regioni diverse. Tale soggetto, tuttavia, una volta rientrato, non potrà più spostarsi al di fuori dei confini della Regione in cui si trova a meno che non ricorrano i legittimi e comprovati motivi di spostamento sopra indicati.

Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Quindi per tali soggetti permane l'obbligo assoluto di non uscire di casa. Tali soggetti, infatti, sono obbligati a rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche a distanza dalla propria abitazione. Tuttavia tale attività è consentita solo se svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. Nell'esercizio di tali attività è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. Restano vietati gli assembramenti il che esclude la possibilità di esercitare sport di squadra con contatto fisico. Per svolgere l’attività motoria o sportiva nelle modalità indicate è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione. Sempre nell'ambito sportivo e motorio è consentito l’uso della bicicletta anche per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. Anche in tale attività va comunque osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto. E' altresì consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Analogamente a quanto disposto per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Altro settore su cui il il Dpcm, si è soffermato è quello della ristorazione. Il provvedimento dell'Esecutivo, infatti, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa nei precedenti DPCM. Viene consentito anche il servizio di asporto fatto in auto (c.d. drive trough) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dei divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze. Restano invece sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande eccezion fatta per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.


Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al precedente DPCM del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L'Esecutivo ha chiarito che l’elenco contenuto nel richiamato allegato 3 deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le necessarie attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Restano pertanto aperti i cantieri edili atteso che l’allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

Per quanto concerne invece il settore del commercio in base all'ultimo DPCM resta consentita l'apertura di negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” e detta categoria merceologica è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature. I negozi e gli esercizi commerciali che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità restano chiusi al pubblico pur potendo però effettuare consegne dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici. Per quanto attiene ai giorni di chiusura delle medie e grandi strutture di vendita presso i centri commerciali e i mercati non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Non è consentita la vendita al dettaglio delle attività di commercio non espressamente ricomprese nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. Restano comunque consentite le altre forme di vendita come, ad esempio, quella via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici). Via libera anche alla riapertura delle concessionarie di autoveicoli ed è quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione. In ogni caso nell'espletamento delle attività commerciali consentite i commercianti restano obbligati al mantenimento del distanziamento sociale e alla pulizia e all'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio per i commercianti far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. Tutte le attività professionali a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’art. 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono altresì consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici e anche le attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane.

Colf, badanti e babysitter potranno continuare a prestare servizio anche se non conviventi.

Consentita altresì la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale purché il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio.

Per quanto concerne il settore della formazione a livello universitario l'ultimo DPCM consente le sessioni d'esame e le sedute di laurea purché vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal medesimo DPCM. Nel caso in cui non si possibile assicurare l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità. Analoghe regole sono dettate in relazione alle attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore come ad esempio tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni.

Avvocato Alessio De Iuliis