Pare che finalmente i 600 euro di bonus previsti dal Governo - a titolo di contributo economico per le famiglie ed i professionisti maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria innescata dal CoronaVirus – stiano finalmente raggiungendo le tasche dei beneficiari (tra cui figurano, incredibilmente, anche 330 giovani notai).
Non tutti coloro che sono rimasti effettivamente danneggiati possono, tuttavia, contare su questo simbolico sostegno gentilmente elargito dallo Stato.
Già perché in uno dei (tanti) decreti emanati, sono stati esclusi dalla platea dei “nuovi ricchi” i professionisti iscritti, contemporaneamente, ad una Cassa di Previdenza privata, oltre che a quella pubblica (leggi: INPS)
E ciò indipendentemente dall’effettivo reddito percepito.
Come se l'iscrizione ad una casa privata (peraltro obbligatoria per le libere professioni) svolgesse una funzione assimilabile ad uno “studio di settore” idoneo a quantificare l’indice di abbienza o di povertà del malcapitato.
Peccato che questa iscrizione ha un costo (e neanche basso, dopo i primi anni), come altrettante spese devono essere sostenute per mantenere lo studio professionale attivo e funzionante.
Ma non è di questo che oggi voglio parlarvi.
Piuttosto molti si chiedono se, ai tempi del coronavirus, sia legittimo pretendere ed ottenere, dal proprietario dell’immobile (adibito ad uso abitativo o lavorativo) una riduzione del canone di locazione o di affitto.
Partiamo dal buon senso e dalla capacità empatica del locatore. Ed immaginiamo che la solidarietà e la comprensione siano valori, in questo periodo, effettivamente praticati e non solo millantati.
È possibile, in questo caso, accordarsi tra inquilini e proprietari (anche via mail o pec) per una riduzione del canone di locazione e, per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, registrare tale accordo entro 30 giorni.
La riduzione del canone di affitto è ammessa per tutti i contratti di locazione, indipendentemente dalla tipologia dello stesso e non risulta necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la data di ripresa del pagamento regolare.
Nel caso in cui il proprietario, invece, rifiuti di ridurre il canone di locazione o di affitto il conduttore potrà scegliere se recedere dal contratto per gravi motivi (art. 27 della legge 392/78) oppure convocare lo stesso in mediazione obbligatoria.
Nel caso in cui neppure l'organo di mediazione riesca a condurre a più miti consigli il locatore, non resta che ricorrere al giudice per sostenere che il pagamento del canone al prezzo originariamente pattuito è divenuto eccessivamente oneroso (art. 1467 c.c.) o parzialmente impossibile (art. 1464 c.c.) per la quota di eccedenza.
Insomma. Di questi tempi non si riesce a stare tranquilli neppure a casa propria.