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Alla fine siamo arrivati a quattro.


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
26/03/2020 alle ore 15:27



No, cari amici, non sto dando i numeri. O meglio: confesso che questa semi-detenzione forzata a casa, fatta eccezione per i brividi che provo nell'assaporare quei pochi momenti di libertà che mi regala il mio supermercato di fiducia ogni tanto, mi sta iniziando a pensare.

Ma, immagino, inizi a pesare a voi tutti, anche ai più inguaribili accidiosi e nemici giurati di ogni forma di manifestazione di esercizio fisico.

Perché ammettiamolo: un conto è decidere di rimanere a casa iniziando una relazione intima con il proprio divano; altra questione, invece, è quella di dover restare all'interno delle mura domestiche per imposizione governativa.

Ad occhio e croce, poi, quando ci risolleveremo dalla situazione di crisi in cui stiamo sprofondando per colpa (ma non solo) di questo stramaledetto CoronaVirus, ad occhio e croce molti italiani avranno bisogno di un preparato dietologo, di un valente psicoterapeuta e, soprattutto, di un agguerrito avvocato specializzato in separazione e divorzio.

Ad ogni modo, quel “quattro” al quale mi riferivo all'inizio della nostra chiacchierata riguarda la quarta e (speriamo) ultima autodichiarazione che dobbiamo avere con noi ogniqualvolta ci spostiamo da casa.

Molti mi chiedono se è vero che in caso di autodichiarazione falsa o, comunque, contenete dichiarazioni non veritiere, si possa davvero finire sotto processo penale.

Almeno su questo mi sento di tranquillizzarmi.

Premesso che è necessario spostarsi solo nei casi consentiti (altrimenti si rischia una sanzione amministrativa che può arrivare sino a 3000 €), vi rassicuro dicendovi che i trasgressori non sembra possano essere denunciati ai sensi dell'art. 483 c.p., vale a dire attestazioni false a pubblico ufficiale in un atto pubblico.

Anche se le dichiarazioni sono "non veritiere", resta l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti;

Parimenti inapplicabili risultano le conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.) così come è indicato dal modello di autocertificazione predisposto dal ministero dell’Interno.

Il delitto previsto dall’art. 495 c.p. viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi a oggetto l’identità, lo stato o altre qualità della persona.

Andrà tutto bene!