La Versione di Garpez: col fischio o senza?


Non riusciamo proprio a non cedere al fascino esterofilo della semplificazione grammaticale...


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
22/07/2019 alle ore 16:09



Nonostante la lingua italiana sia uno degli idiomi più ricchi di locuzioni, capaci di descrivere con sfumature di significato differenti ed appropriate suoni, emozioni e sensazioni, non riusciamo proprio a non cedere al fascino esterofilo della semplificazione grammaticale, magari di maggior fascino califonico, ma non sempre di altrettanto efficace portata esplicativa. 

Ed allora, preferiamo mettere la nostra macchina in “garage”, piuttosto che nell' autorimessa o bere un “drink”, piuttosto che una bevanda alcolica. Un mio amico aveva anche tessuto le lodi del suo nuovo “monitor”, senza sapere che questo termine deriva non dall'inglese, quanto piuttosto da un sostantivo latino…ma vabbè, veniamo a noi.

Alcuni termini esteri vengono trapiantati di sana pianta nell'uso comune del nostro linguaggio perché sono nati e si sono sviluppati proprio nella loro terra d'origine e, dunque, per una forma di rispetto linguistico decidiamo di utilizzarli senza necessità di frettolose, quanto improbabili, traduzioni.

Prendiamo, ad esempio, l'istituto del “whistleblower” o, per dirla in italiano del “segnalatore di illeciti”.

Si tratta di un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Nel nostro ordinamento giuridico la figura del “whistleblower” - che deriva dalla frase “to blow the whistle”, letteralmente “soffiare il fischietto”, riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale – è stata introdotta dalla cosiddetta “legge anti corruzione” (ossia la legge 6 novembre 2012 n. 190), secondo cui il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

È notizia recente quella secondo cui sarebbe intenzione dell'attuale Ministro della Giustizia estendere tale disciplina anche nei confronti di tutti quegli avvocati che, in forma rigorosamente anonima, ritengono di dover segnalare le condotte illecite (anche solo sotto un profilo disciplinare) di magistrati o personale amministrativo, denunciando ritardi, omissioni, negligenze o comportamenti contrari ai doveri deontologici del pubblico dipendente.

D'altronde, più di vent'anni fa Giovanni Falcone sosteneva che l'indipendenza deve necessariamente portare con sé l'obbligo di risponderne al popolo, nel cui nome la giustizia viene amministrata.

 

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