La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla nuova disciplina della responsabilità amministrativa introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1. La decisione arriva nell’ambito di un procedimento relativo alla corresponsione dell’indennità 118 ai medici dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (EST).
Al centro della vicenda vi è il nuovo comma 1-octies dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla riforma del 2026, che limita l’importo a carico del responsabile, salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, al 30% del danno accertato e comunque entro un ulteriore tetto collegato alla retribuzione, al corrispettivo o all’indennità percepiti per la funzione che ha causato il danno.
È proprio quest'ultimo meccanismo ad aver determinato il problema nel giudizio esaminato dalla Sezione Abruzzo.
Il caso dell’indennità 118.
La controversia riguarda l'erogazione dell'indennità 118 ai medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale anche negli anni 2023 e 2024, nonostante, secondo il Collegio, mancassero i necessari presupposti giuridici.
La Corte dei conti ha individuato profili di responsabilità amministrativa a carico di alcuni componenti della delegazione pubblica e di altri soggetti che avevano ricoperto ruoli di vertice nell'amministrazione sanitaria regionale.
Secondo i giudici, la responsabilità dei componenti della delegazione pubblica deriva non soltanto dall'originaria disciplina contenuta nell'Accordo integrativo regionale del 2006, ma anche dalla mancata attivazione di controlli, verifiche e interventi correttivi quando la prosecuzione delle erogazioni avrebbe richiesto un riesame della disciplina.
Particolare rilievo viene attribuito alla posizione di Claudio D'Amario, quale direttore del Dipartimento Sanità dal dicembre 2019 al settembre 2024. Per il Collegio, il protrarsi dell'erogazione dell'indennità tra il 2020 e il 2024 avrebbe evidenziato una carenza di governo e controllo del sistema, tale da integrare una condotta gravemente colposa.
Diversa, invece, la valutazione nei confronti di Angelo Muraglia, il cui incarico era cessato nel 2019. La Corte ha escluso la sua responsabilità, ritenendo che il danno si sia prodotto in una fase successiva e soprattutto dopo l'evoluzione del quadro giuridico determinata dalla giurisprudenza costituzionale.
La questione decisiva: gli incarichi erano gratuiti.
Il punto centrale dell'ordinanza riguarda però il quantum del possibile risarcimento.
I convenuti ritenuti responsabili avevano svolto le funzioni di componenti del Comitato regionale permanente di medicina generale e della delegazione di parte pubblica a titolo gratuito. Le relative deliberazioni regionali, infatti, non prevedevano alcun compenso per tali incarichi.
Applicando alla lettera la nuova disciplina del 2026, il limite massimo collegato al «doppio del corrispettivo o dell'indennità» percepiti per la funzione causativa del danno sarebbe quindi pari a zero euro.
Il risultato, osserva la Corte, sarebbe paradossale: i soggetti potrebbero essere ritenuti responsabili di un danno erariale anche rilevante e, nello stesso tempo, non potrebbero essere condannati ad alcuna somma perché l'incarico svolto era gratuito.
Il dubbio della Corte: violati gli articoli 3 e 97 della Costituzione?
È questo il passaggio che ha portato la Sezione Abruzzo a rivolgersi alla Corte costituzionale.
Secondo i giudici, la norma potrebbe determinare una irragionevole disparità di trattamento tra chi svolge una funzione pubblica percependo un compenso e chi esercita la stessa funzione gratuitamente.
Nel primo caso, il meccanismo previsto dalla legge può comunque produrre una responsabilità patrimoniale; nel secondo, il tetto collegato al compenso potrebbe tradursi di fatto in una completa esenzione dal risarcimento, anche in presenza di colpa grave.
La Corte richiama in particolare la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, già evidenziata dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 132 del 2024.
Per i giudici abruzzesi, non sarebbe ragionevole che la deterrenza venisse meno semplicemente perché una determinata funzione è svolta gratuitamente. La gravità della condotta, la durata dell'inerzia, l'entità del danno e il contributo causale dell'agente rischierebbero di diventare irrilevanti rispetto a un elemento esterno alla condotta: la presenza o meno di un compenso per l'incarico.
Il rischio per le finanze pubbliche.
Nell'ordinanza viene evidenziato anche il riflesso sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione.
Secondo la Sezione, una disciplina che portasse all'azzeramento della responsabilità patrimoniale per chi svolge gratuitamente una funzione potrebbe trasferire integralmente sulla collettività il rischio delle condotte gravemente negligenti.
Nel caso concreto, il danno derivante dalle erogazioni contestate rimarrebbe quindi integralmente a carico delle amministrazioni sanitarie e, indirettamente, della collettività, mentre i soggetti ritenuti responsabili non sarebbero esposti ad alcuna conseguenza patrimoniale.
Il giudizio resta sospeso.
La Corte dei conti non ha quindi definito definitivamente il procedimento nei confronti dei sette convenuti ritenuti responsabili nell'an del danno.
Con l'ordinanza adottata nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026, la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui introduce i limiti alla responsabilità erariale, ritenendola potenzialmente in contrasto con gli articoli 3 e 97, primo e secondo comma, della Costituzione.
Gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale e il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Consulta.
Parallelamente, la Corte dei conti ha invece definitivamente respinto la domanda risarcitoria nei confronti di Bernardo Mazzocca, Enzio Verì, Giampiero Di Cesare, Silvio Paolucci e Angelo Muraglia, riconoscendo a ciascuno 4.000 euro di spese di difesa, oltre accessori.
Una pronuncia che va oltre il caso dell'indennità 118.
La rilevanza della decisione supera dunque la singola vicenda relativa ai medici del 118. Se la Corte costituzionale dovesse accogliere i dubbi sollevati dalla Sezione Abruzzo, potrebbe essere rimesso in discussione uno degli elementi più significativi della nuova disciplina della responsabilità amministrativa introdotta nel 2026: il collegamento tra il limite della responsabilità e il compenso percepito per la funzione che ha causato il danno.
Il tema investe direttamente il delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato evitare che il rischio della responsabilità amministrativa produca quella «paura della firma» che può rallentare l'azione pubblica; dall'altro mantenere un'effettiva deterrenza nei confronti delle condotte dolose e gravemente negligenti che possono produrre danni alle finanze pubbliche.
Ora la parola passa alla Consulta.