La Versione di Garpez: mi difendo come dico io


Una legge che cambia può davvero essere utile a raggiungere lo scopo stabilito?


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
11/03/2019 alle ore 08:23



A breve, il disegno di legge sulla riforma della legittima difesa sarà approvato dal Senato della Repubblica e diventerà norma dello Stato.

Qualche giorno fa, infatti, la Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con largo consenso in merito ad uno degli obiettivi inseriti nel “Contratto di Governo” sottoscritto lo scorso anno da Lega e Movimento cinque stelle al fine di arginare il fenomeno dilagante della violenza all'interno di abitazione e negozi, con la paradossale conseguenza di mandare sotto processo la vittima dell'aggressione.

Con voi desidero, però, ragionare non per slogan o affermazioni populiste (guardacaso espresse a ridosso delle prossime elezioni europee), ma cercando di capire se una legge che cambia può davvero essere utile a raggiungere lo scopo stabilito.

Il nostro codice penale, all'art. 52, stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Quindi, per poter essere “giustificati” per aver agito per legittima difesa è necessario: 1) l’assoluta indispensabilità di commettere il fatto per difendersi (requisito della necessità); 2) la tutela di un diritto (non necessariamente legato all’incolumità personale) proprio o altrui; 3) il pericolo attuale (quindi, non passato o futuro) dell’offesa ingiusta; 4) la proporzionalità tra difesa e offesa, da intendersi riferita ai beni giuridici in gioco e non ai mezzi utilizzati (ad esempio, la difesa non è mai legittima se si mette a repentaglio la vita di chi intendeva solamente aggredire il patrimonio).

Semplificando i termini della riforma, si stabilisce che nel caso di legittima difesa domiciliare c’è sempre proporzione tra difesa ed offesa; inoltre, viene esclusa espressamente la punibilità nel caso di eccesso colposo per chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Quindi, quando c’è violazione di domicilio la difesa sarà sempre legittima se posta in essere per respingere un’intrusione violenta, o con minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.

Solo il tempo ci dirà se questa legge porterà davvero un maggior senso di sicurezza tra i cittadini.

Personalmente ho due dubbi, al di là dei profili di incostituzionalità che la norma reca con sé, in quanto nel nostro ordinamento non ammette presunzioni assolute ed incontestabili di difesa legittima.

Anzitutto, credo che il delinquente professionale, per tendenza o semplicemente alla disperata ricerca di soldi non sarà più di tanto dissuaso dall'introdursi in casa o in una tabaccheria per svaligiare i proprietari. Semplicemente, accetteranno il rischio di una reazione pur di portar via il bottino.

In secondo luogo i processi contro le vittime si apriranno comunque, anche se poi verranno archiviati al termine delle indagini, lasciando al magistrato (ed allo psicologo-consulente tecnico del P.M.) l'arduo compito di definire gli esatti contorni scusanti del “grave perturbamento d'animo” di chi si è difeso.

I confini con la vendetta potrebbero non essere così netti.

 

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