Veicoli in sosta e risarcimento: la risposta di Garpez


Il caso di un lettore


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
15/12/2018 alle ore 18:02



Ciao Garpez.

La settimana scorsa mi trovavo davanti scuola di mio figlio, aspettando che uscisse dall'Istituto. Ero all'interno della mia autovettura, regolarmente parcheggiata, e di fianco a me c'era un'altra macchina, anch'essa in sosta, con all'interno due persone, un uomo ed una donna, presumo anche loro in attesa che il figlio uscisse da scuola. Improvvisamente la donna, che era seduta lato passeggero, nell'aprire la portiera per scendere dall'auto urta la mia, ammaccandola dal lato guida dove mi trovavo. Alla mia richiesta di risolvere bonariamente la vicenda compilando il C.A.I. il marito della donna, visibilmente irritato, mi comunica che non era comunque tenuto al risarcimento perché il veicolo era in sosta e non in movimento. Ovviamente ho preso il numero di targa della macchina prima che andasse via. Secondo te posso fare causa?

Luigi.

 

Caro Luigi, il quesito che mi sottopone attiene alla materia della circolazione stradale che riveste particolare importanza in quanto, molto spesso, ci sono dei dubbi di interpretazione delle norme che la regolano, non sempre chiare neppure agli addetti ai lavori.

Venendo al caso che mi hai prospettato, ti rispondo subito in maniera affermativa, confermandoti che puoi promuovere un'azione civile diretta ad ottenere il risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 2054 c.c., in tema di circolazione di veicoli.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 15 novembre 2018, C-648/17 ha recentemente stabilito che la situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera, abbia urtato e danneggiato la macchina posteggiata accanto ad esso rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli”. Infatti, la circostanza che il sinistro sia dipeso dalla condotta del passeggero (e non da un’azione del conducente) non preclude che l’uso del veicolo rientri nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli» di cui alla normativa comunitaria.

Infatti, il fondamento della disciplina in materia di responsabilità civile automobilistica risiede da una parte nel garantire la libera circolazione dei veicoli e dall’altra nel tutelare le vittime degli incidenti causati da tali veicoli.

Tienimi aggiornato.

 

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