La versione di Garpez: assicurati e (non) rimborsati


Finché non c'è un certificato che attesti la guarigione clinica, non possiamo agire in giudizio contro l'assicurazione che non paga


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
23/10/2018 alle ore 07:23

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Quanti di noi hanno avuto la sventura di ritrovarsi coinvolti in un sinistro stradale con danni a persone, ha purtroppo dovuto constatare la logorante lentezza con la quale le Compagnie Assicurative per la responsabilità civile (tecnicamente: R.C.A.) concludono il procedimento di liquidazione e risarcimento del danno subito.

Partiamo dalla fonte normativa in materia: il Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 aggiornato dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68). Procediamo con l'individuare gli articoli di legge che disciplinano il ristoro del danno alla persona: artt. 148 e 149.

Semplificando al massimo viene previsto che I termini per proporre l’offerta risarcitoria, che gravano sulla compagnia obbligata al pagamento, sono i seguenti: 60 giorni per i danni materiali (30 se c’è CID a doppia firma in risarcimento diretto), 90 giorni per il danno alla persona.

Il codice delle assicurazioni private prevede che la richiesta “deve contenere attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”.

Di conseguenza finché non siete guariti i 90 giorni di cui sopra non decorrono. In altri termini, finché non c’è un certificato che attesti la guarigione clinica, e comunque finché non veniamo “chiamati a visita" dal medico della compagnia, non possiamo agire in giudizio contro l’assicurazione che non paga.

Come se non bastasse, a fronte di un sistema così farraginoso, non è insolito che le compagnie assicurative facciano “cartello", accordandosi su tariffe comuni per non “pestarsi i calli” a vicenda.

E se in questi casi, invece di denunciare questi accordi illeciti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, un'autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantirne la stabilità e tutelare il consumatore), non prevedessimo la sospensione dell'attività per un determinato periodo di tempo sufficientemente lungo?

Se non altro per rispetto all'intelligenza di tutti gli assicurati.

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