Emergenza Covid. Tra decreti illegittimi, incostituzionali, restrizioni e sanzioni invalidi


DISSENTO, VOSTRO ONORE!



Categoria: Editoriale
05/08/2020 alle ore 15:02



Davvero faccio una enorme fatica a comprenderci. Come popolo, intendo.

Soprattutto quando leggo i commenti più disparati con argomentazioni francamente poco aderenti all'oggetto della critica. Perché se maturare una propria opinione in ordine ad un determinato accadimento storico oppure nei confronti di una specifica disposizione di legge o sentenza rappresenta un diritto di libertà inalienabile ed incoercibile, nondimeno prima di dar corsa alla lingua dovremmo cercare di approfondire l’argomento, non pretendo da esperti del settore, ma quanto basta per non riempirci la bocca di sproloqui e frasi alimentate da qualunquismo e scarsa comprensione del problema.

In costanza di lockdown non abbiamo fatto altro che criticare le forme (poco aderenti alla nostra Costituzione) e la sostanza (molto incidente e limitante talune libertà fondamentali) dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, biasimando il conseguente apparato sanzionatorio, giudicandolo abnorme, inappropriato e liberticida.

Però, all’indomani della pubblicazione di una sentenza di un Giudice di Pace (di Frosinone, per essere precisi) che, con articolata e non contraddittoria motivazione, ha evidenziato i limiti di legittimità di precetto e sanzioni “da COVID-19”, annullando nel caso di specie la sanzione irrogata al ricorrente, ecco giungere puntuali i fendenti caustici di novelli giuristi che hanno condannato senza appello il povero giudice, addirittura apostrofandolo come “corrotto” o “incompetente”.

Mi chiedo e chiedo ai nuovi Calamandrei “de noantri”: davvero avete letto e, soprattutto, compreso la sentenza? Davvero avete le competenze specifiche per valutarla? Oppure continuate a coprire sotto l'ombrello della paura e del “buon senso” ogni forma di inaccettabile (per voi) eversione giuridica?

Il Giudice (lo si condivida o meno) ha semplicemente analizzato dati normativi di obbiettiva consistenza. E cioè che la legge che consente di dichiarare lo stato di emergenza, il cosiddetto codice di protezione civile, è applicabile solo a calamità naturali, come terremoti, valanghe, alluvioni e incendi, oppure ad eventi calamitosi causati da attività umane, come ad esempio sversamenti inquinanti, ma nulla nella fattispecie è riconducibile al rischio sanitario.

Inoltre, c’è solo un’ipotesi, espressamente prevista dalla Costituzione, in cui il Governo può ricevere poteri straordinari, ed è quella dello stato di guerra.

Quindi, in mancanza di un valido supporto legislativo e della necessaria copertura costituzionale, il Governo non aveva il potere di dichiarare lo stato di emergenza nazionale: così ha ritenuto che la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio (e direi anche la proroga al 15 ottobre) fosse illegittima.

E dunque tutti i decreti emanati dal Presidente del Consiglio sulla base di quello stato di emergenza illegittimo sono, a loro volta, incostituzionali, in quanto semplici atti amministrativi e non leggi o provvedimenti aventi la medesima “forza” (decreto-legge o decreto legislativo).

Di conseguenza, gli atti restrittivi della libertà personale e di circolazione sarebbero, a loro volta invalidi, come le sanzioni previste per la loro violazione.

D’altronde, illustri giuristi del calibro di ex Presidenti della Corte Costituzionale avevano già prospettato ciò che il Giudice ha oggi scritto in sentenza.

Ripeto: tutti abbiamo il diritto di dissentire. Ma facendolo con cognizione di causa, altrimenti sarebbe opportuno contare prima fino (almeno) a dieci.