Concessioni balneari, Corte Costituzionale: "il demanio marittimo è di competenza statale"


Con la sentenza 7/6/2018 n. 118 è stabilita l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, c. 3, della l. della R. Abruzzo n. 30/2017


di Redazione
Categoria: ABRUZZO
12/06/2018 alle ore 16:17



Altro intervento della Corte Costituzionale in tema di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo: i giudici della Consulta hanno definito come costituzionalmente illegittimo l’art. 3, c. 3, della l. della R. Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), ritenendolo in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

Delegando infatti i Comuni a determinare le modalità di tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 30 dicembre 2009, le amministrazioni comunali adotterebbero misure che certamente inciderebbero in senso limitativo sulla materia della tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra tutti gli aspiranti alla concessione, materia che è riservata alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, c.2, lett. e), Cost..

Allo stesso modo non assicura legittimità alla disposizione, considerata la clausola di cui all’art. 1, c. 1, lett. d), della stessa L.R. Abruzzo n. 30 del 2017, sulla base della quale la tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti è garantita “nei limiti precisati dal diritto eurounitario”.

Il profilo di incostituzionalità evidenziato dalla difesa erariale non riguarda la disposizione in contrasto con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea, piuttosto invece la sua influenza nell’ambito della competenza riservata esclusivamente alla legislazione statale, la quale ha il compito di disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni.

Pertanto le censure vengono indirizzate verso l’art. 3 della medesima legge regionale, «Funzioni della Regione e dei Comuni», il cui comma 3 stabilisce che «nell’esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata viola, dunque, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e comporterebbe una “evidente invasione della sfera di competenza esclusiva riservata alla legge statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, con ciò violando l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.”.

Il Presidente del Consiglio dei ministri fa specifico riferimento al quadro normativo nazionale nella materia delle concessioni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo, a sostegno delle censure indicate.

Il motivo della sentenza è il medesimo che ha visto il tribunale costituzionale invalidare, negli anni, tutte le leggi regionali che hanno tentato di colmare il vuoto normativo nazionale: “il demanio marittimo è di competenza statale, pertanto è il governo centrale a dover legiferare e non le singole Regioni”, ricordano i giudici.

Curiosamente, la Regione Abruzzo non si è nemmeno costituita in giudizio per difendere la propria legge. Il presidente del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione, in una nota che commenta la decisione della Corte, ha dichiarato “è di particolare rilievo la precisazione, contenuta in questa sentenza, che la tutela del legittimo affidamento è un principio astratto e generale e che in concreto lo stesso si può estrinsecare esclusivamente o con una proroga o con l’indennizzo”.

Poi, Capacchione conclude: “ci auguriamo che questa ulteriore sentenza solleciti il governo e il parlamento ad assumersi finalmente le proprie responsabilità, emanando una legge nazionale che affronti e risolvi questo problema cruciale per l’economia turistica del paese”.

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