Affidamento paritario e mediazione familiare: come possono dialogare?


Importante chiarire che l'età del figlio è un fattore fondamentale nella modalità operativa di affido condiviso


di Teresa Lesti
Categoria: RiMediamo
20/11/2017 alle ore 07:57

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L’affidamento paritario deciso dal Tribunale di Roma con un recente provvedimento riapre almeno due questioni discusse, la prima il bambino con la valigia e la seconda il mantenimento diretto.

In merito alla prima, una parte della giurisprudenza maggioritaria ha sempre sostenuto che lo spostamento per il bambino sia fonte di ulteriore stress che si andrebbe a sommare al già pesante trauma della separazione dei genitori.

Quindi le decisioni erano: collocazione principale presso uno dei due (in genere la madre) e minor spostamento possibile per andare con l’altro genitore come stabilito nell’accordo di separazione o nel provvedimento del giudice.

Questa applicazione dell’affido condiviso rispetta davvero il diritto del minore alla bigenitorialità? Che significa esattamente questo diritto che la legge riconosce al minore come irrinunciabile ed essenziale per una sua crescita armonica? Che il figlio deve trascorrere tempi bilanciati – perfettamente identici - con entrambi i genitori o che questo non è necessario, essendo sufficiente a garantire il suo diritto anche solo una frequentazione sporadica con l’altro genitore?

È importante chiarire intanto che l’età del figlio è un fattore fondamentale da tenere in considerazione nella modalità operativa di affido condiviso, oltre alla specifica storia del minore e della sua famiglia insieme alle abitudini pregresse alla separazione.

Sicuramente il diritto alla bigenitorialità significa che i figli hanno diritto di godere il più possibile di relazioni genitoriali continuative e coerenti come presenza e sistema educativo e valoriale di riferimento.

In tutto questo, gioca un ruolo fondamentale proprio la mediazione familiare che permette ai genitori, guidati dal mediatore facilitatore, di riorganizzare un nuovo sistema familiare che tenga conto delle specifiche esigenze di tutti in primis quelle dei figli.

Nella stanza che ormai conosciamo bene - quella di mediazione appunto - è possibile cucire, infatti, l’abito su misura per ciascuna realtà familiare tenendo conto dei suoi bisogni evolutivi complessi e sempre diversi da quelli di una altra famiglia. Ecco perché, al ricorrere dei giusti presupposti, il percorso di mediazione familiare risulta essere quello più adeguato, per “occuparsi” insieme ai genitori proprio della riorganizzazione della loro relazione genitoriale alla luce della separazione. In queste sede, loro decidono insieme quale sia la modalità di affido più rispettosa per i propri bambini e garante al tempo stesso del loro diritto a continuare ad avere relazioni genitoriali di cura e presenza effettiva ed affettiva con entrambi.

È difficile poterlo stabilire a priori e in modo uguale per ogni famiglia; anzi questa modalità operativa potrebbe diventare rischiosa: è preferibile, allora, valutare in ogni situazione quale sia la forma concreta più adeguata per tutelare il diritto dei figli a godere di relazioni genitoriali coerenti e continuative.

Nella scelta, alcuni dei criteri da tenere in considerazione sono sicuramente la tipologia e la modalità di funzionamento della famiglia prima dell’evento separativo, l età e la personalità del minore in considerazione anche del suo attaccamento alle due figure, tutto questo alla luce dell’idea che la fotografia della nuova famiglia che verrà fuori dalla stanza di mediazione o da un provvedimento decisorio del magistrato, potrà e dovrà essere rivista e modificata con il tempo e il sopraggiungere di nuovi e diversi bisogni della prole. La storia di ciascuna famiglia è in divenire e segue l’evoluzione dei bisogni e delle esigenze di chi la compone.

La famiglia infatti, solo se concepita e sperimentata come sistema aperto, permeabile ai cambiamenti e agli aggiustamenti opportuni, quando si rendono necessari, è in grado di sopravvivere e di rispondere ai quei bisogni di protezione, appartenenza e sicurezza intrinsechi nella sua dimensione individuale relazionale e sociale.

Pertanto, se una collocazione del minore paritaria alternata (una settimana o due settimane con ciascun genitore per esempio) è condivisa e risponde adeguatamente ai bisogni di cura ed evolutivi al tempo stesso dei figli, ben venga; allo stesso modo, se una collocazione principale presso un genitore risulta invece più opportuna, bisogna prediligere quest’ultima.

In sintesi non c è una regola se non quella di garantire una continuità di relazioni nella modalità più adeguata al singolo sistema familiare: la stanza di mediazione è il luogo deputato a questo.

Secondo aspetto importante legato ad una eventuale decisione che preveda una collocazione perfettamente equilibrata nei tempi di permanenza presso ciascun genitore attiene al mantenimento.

Ad oggi infatti, nonostante la legge sull’affido condiviso abbia introdotto una forma di mantenimento diretto per i figli, la sua applicazione è sempre stata pressochè nulla e questo in quanto per il giudice è più semplice stabilire una cifra da corrispondere all’altro genitore, collocatario principale, oltre alla divisione delle spese straordinarie al 50 %.

La decisione del Tribunale di Roma su questo aspetto è molto innovativa e apre nuovi spunti di riflessione e di operatività nel sistema del diritto di famiglia. Se infatti, la modalità prescelta di affido condiviso è quella di un collocamento perfettamente identico nei tempi presso ciascun genitore, allora, non ha più senso il versamento di un assegno, ma ciascun genitore provvede ai bisogni del proprio figlio direttamente durante il tempo in cui sta con lui, restando ferme le spese straordinarie intese come spese di programmazione e di condivisione più importanti da concordare insieme e da dividere.

Chiaramente nei casi in cui vi sia un grande squilibrio economico tra le parti si può ipotizzare che alle esigenze del figlio provveda maggiormente un genitore ma sempre nella forma del suo mantenimento diretto e quindi occupandosi in prima persona agli acquisti o delle spese. Il mantenimento diretto ha psicologicamente un effetto molto positivo nella relazione con i figli che si sentono “considerati “ da entrambi e che soprattutto escono fuori da dinamiche di strumentalizzazione legate alla corresponsione dell’assegno tra i genitori.

Anche per l’aspetto legato al mantenimento diretto del figlio la mediazione familiare risulta essere la sede ideale per negoziare soluzioni creative e specifiche per ciascuna famiglia: i genitori restano protagonisti ed i figli vengono tutelati.

Insomma la stanza di mediazione (ecco il sito dell'Aimef) è per i genitori la sede ideale dove progettare di nuovo insieme la vita dei propri figli, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

 

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