La Versione di Garpez: Vacanze Romane


Lo "sciopero selvaggio" non può essere considerato come una circostanza che sfugge all'effettivo controllo del vettore


di Garpez
Categoria: La versione di Garpez
04/06/2019 alle ore 16:09



Lo so, per le tanto sospirate vacanze estive bisogna aspettare ancora un po', nonostante in lontananza si scorga già la meta delle nostre ferie, che attende solo di essere vissuta appieno come meritato riposo dopo un anno di impegno lavorativo e familiare. In effetti non è mai troppo tardi per organizzare un viaggio nei mesi più caldi, vuoi perché in questo modo si evita di trovare hotels ed alberghi pieni con prenotazioni “last minute”, vuoi perché numerose compagnie di viaggi offrono, proprio in questo periodo, sconti e promozioni davvero allettanti, di fronte alle quali riuscire a dire di no sembra un'impresa ardua.

Ed allora sotto con le ricerche tramite internet per riuscire a coniugare il proprio desiderio con il portafogli, approfittando delle applicazioni per smartphone che ci consentono di accorciare i tempi, segnalandoci pacchetti turistici più convenienti. Tutto organizzato, quindi. Anche il volo, con largo anticipo. Finché non arriva il sospirato giorno della partenza e siamo pronti, armati di bagagli e di un umore alle stelle, a fare ingresso in aeroporto.

Diamo uno sguardo veloce al cartellone dove sono riportati, in ordine cronologico di arrivo e di partenza tutti i voli, per trovare quello che ci interessa quando…ci crolla il mondo addosso. SCIOPERO dell'ultim'ora, per protestare contro questo o quel mancato adeguamento di stipendio in favore di stewards ed assistenti di volo? Cosa fare in questi casi?

Già il fatto di non ammazzare il primo che passa è una vittoria, ma bisogna cercare di restare calmi e razionalizzare. Perché è possibile agire in giudizio contro la compagnia aerea per ottenere il risarcimento del danno da cancellazione del volo.

La Corte giustizia della Comunità Europea (sez. III, sentenza 15/04/2019 n° C-195/17) ha infatti stabilito il principio secondo cui lo “sciopero selvaggio” di parte del personale del vettore aereo trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di quest’ultimo di una ristrutturazione dell’impresa. Perciò, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni di imprese rientrando nelle normali misure di gestione, rappresentano circostanze che i vettori aerei possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività ed i rischi derivanti dalle conseguenze sociali che accompagnano siffatte misure, incluse le divergenze o conflitti che possono venire a formarsi con i membri del personale o con una parte di esso, devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione.

Di conseguenza lo “sciopero selvaggio” non può essere considerato come una circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato e non può, pertanto, essere qualificato come circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, idonea a liberare il vettore aereo operativo dall’obbligo di risarcimento del danno. Il Paradiso può attendere.

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